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D. 07/03/2007 n. 109

12. L'autoritą approva le graduatorie e associa la capacitą trasmissiva oggetto del disciplinare ai soggetti richiedenti in base all'ordine di graduatoria e in relazione alla preferenza espressa in sede di presentazione della domanda, compatibilmente con la disponibilitą di capacitą trasmissiva dei singoli multiplex e secondo criteri di efficienza allocativa.

13. Le graduatorie sono rese pubbliche e comunicate ai soggetti inclusi nelle graduatorie stesse, ai soggetti di cui al comma 2 e al Ministero delle comunicazioni.

14. I soggetti di cui al comma 2 possono costituire consorzi o stipulare intese per la per la gestione coordinata della capacitą trasmissiva da mettere a disposizione, comunque nel rispetto dell'obbligo di cessione del 40 per cento per singolo multiplex, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, dei soggetti risultanti dalle graduatorie approvate dall'autoritą ai sensi dei precedenti commi. Il Ministero autorizza il coordinamento degli impianti in base a principi di efficienza allocativa e di massima copertura del territorio.

15. I contratti di cessione stipulati tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati, entro cinque giorni dalla conclusione all'autoritą, che ne verifica la conformitą al presente regolamento.

16. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente articolo l'autoritą, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 e dal codice delle comunicazioni elettroniche, si pronuncia secondo le procedure di cui al capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.

 

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